Regime Fiscale Forfetario 2020
La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del regime forfetario, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di accesso al regime; vengono tuttavia confermati i limiti di ricavi e compensi, mantenendo un’unica soglia di ricavi per l’accesso al regime. Potranno accedere al regime coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro (in precedenza le soglie di ricavi che occorreva rispettare per poter accedere al regime variavano in base al codice attività esercitato dal soggetto aderente con riferimento al codice Ateco).
Condizioni di accesso al regime
Il regime è riservato alle sole “persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Pertanto restano escluse dalla nuova disciplina le società e le associazioni fra professionisti.
Limite ricavi e compensi:
L’accesso è riservato ai soli soggetti che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiori a Euro 65.000.
Si precisa che, ai fini della verifica del limite dei ricavi, per la permanenza nel regime dovrà essere utilizzato il criterio di cassa, in quanto ciò che rileva sono i ricavi percepiti.
Il limite di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.
Requisiti per accesso al regime
Rispetto allo scorso anno sono stati introdotti nuovi vincoli riducendo così la possibilità di accesso al regime a una porzione notevole di contribuenti.
Oltre a confermare i requisiti d’accesso indicati nel 2019 ossia:
l’esclusione a tale regime è diretta alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
I soggetti che, contemporaneamente all’attività con partita iva, partecipano a società di persone, imprese familiari oppure che controllano società a responsabilità limitata o Associazioni in partecipazione e con la partita Iva individuale esercitano attività economica riconducibile a quella della società (o associazione).
Dal 2020 sono stati introdotti due ulteriori requisiti per l’accesso:
- Rispettare il limite di 20.000 Euro di spesa per il personale dipendente e per i collaboratori.
- Non superare il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o da pensione.
Semplificazioni
Il regime forfetario porta con sé una serie di semplificazioni tra cui:
- Esonero della tenuta e conservazione di scritture contabili, registri e documenti, sia ai fini IVA che reddituali (unica eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali d’importazione);
- Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. Qualora l’importo delle fatture emesse sia superiore ad Euro 77,47, dovranno scontare l’imposta di bollo nella misura di 2,00 Euro;
- Esonero delle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- Non assoggettamento a ritenuta alla fonte di ricavi/compensi;
- Il contribuente non agisce come sostituto d’imposta (es. prestazioni ricevute da professionisti senza applicazione della ritenuta d’acconto);
- Esonero della comunicazione clienti/fornitori (spesometro);
- Esonero comunicazione dichiarazione d’intento;
- Esclusione dell’IRAP;
- Esclusione dell’applicazione degli studi di settore/parametri;
- Reddito determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/com- pensi percepiti, con conseguente irrilevanza di costi/spese;
- Applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%.
- Esonero dalla fatturazione elettronica
A tal proposito ai contribuenti che utilizzano pur non avendo l’obbligo la fattura elettronica, viene ridotto di un anno il termine di accertamento, che passa così a quattro anni, invece dei cinque previsti nella generalità dei casi.