Regime Fiscale Forfetario 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del regime forfetario, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di accesso al regime; vengono tuttavia confermati i limiti di ricavi e compensi, mantenendo un’unica soglia di ricavi per l’accesso al regime. Potranno accedere al regime coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro (in precedenza le soglie di ricavi che occorreva rispettare per poter accedere al regime variavano in base al codice attività esercitato dal soggetto aderente con riferimento al codice Ateco).

Condizioni di accesso al regime

Il regime è riservato alle sole “persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Pertanto restano escluse dalla nuova disciplina le società e le associazioni fra professionisti.

Limite ricavi e compensi:

L’accesso è riservato ai soli soggetti che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiori a Euro 65.000.
Si precisa che, ai fini della verifica del limite dei ricavi, per la permanenza nel regime dovrà essere utilizzato il criterio di cassa, in quanto ciò che rileva sono i ricavi percepiti.
Il limite di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.

Requisiti per accesso al regime

Rispetto allo scorso anno sono stati introdotti nuovi vincoli riducendo così la possibilità di accesso al regime a una porzione notevole di contribuenti.
Oltre a confermare i requisiti d’accesso indicati nel 2019 ossia:
l’esclusione a tale regime è diretta alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
I soggetti che, contemporaneamente all’attività con partita iva, partecipano a società di persone, imprese familiari oppure che controllano società a responsabilità limitata o Associazioni in partecipazione e con la partita Iva individuale esercitano attività economica riconducibile a quella della società (o associazione).
Dal 2020 sono stati introdotti due ulteriori requisiti per l’accesso:

  • Rispettare il limite di 20.000 Euro di spesa per il personale dipendente e per i collaboratori.
  • Non superare il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o da pensione.

Semplificazioni

Il regime forfetario porta con sé una serie di semplificazioni tra cui:

  • Esonero della tenuta e conservazione di scritture contabili, registri e documenti, sia ai fini IVA che reddituali (unica eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali d’importazione);
  • Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. Qualora l’importo delle fatture emesse sia superiore ad Euro 77,47, dovranno scontare l’imposta di bollo nella misura di 2,00 Euro;
  • Esonero delle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • Non assoggettamento a ritenuta alla fonte di ricavi/compensi;
  • Il contribuente non agisce come sostituto d’imposta (es. prestazioni ricevute da professionisti senza applicazione della ritenuta d’acconto);
  • Esonero della comunicazione clienti/fornitori (spesometro);
  • Esonero comunicazione dichiarazione d’intento;
  • Esclusione dell’IRAP;
  • Esclusione dell’applicazione degli studi di settore/parametri;
  • Reddito determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/com- pensi percepiti, con conseguente irrilevanza di costi/spese;
  • Applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%.
  • Esonero dalla fatturazione elettronica

A tal proposito ai contribuenti che utilizzano pur non avendo l’obbligo la fattura elettronica, viene ridotto di un anno il termine di accertamento, che passa così a quattro anni, invece dei cinque previsti nella generalità dei casi.

Determinazione del reddito

Il reddito imponibile si determina in via forfettaria applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta, un coefficiente di redditività, differenziato a seconda della tipologia di attività svolta.
Il reddito determinato forfettariamente non è influenzato dalle spese sostenute, pertanto non vengono più prese in considerazione le fatture di acquisto.
Il reddito così determinato costituisce anche la base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Applicazione imposta sostitutiva

Una volta determinato il reddito, il medesimo viene assoggettato ad una imposta sostitutiva pari al 15%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell’IRPEF.

Il regime forfetario opera come regime naturale pertanto i soggetti che già svolgono un’attività imprenditoriale o professionale e che rispettano le condizioni sopra evidenziate, non sono tenuti ad esercitare nessuna opzione per l’ingresso nello stesso. E’ invece prevista la facoltà, viceversa, di non rientrare nel regime forfetario “optando” per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
Vediamo ora le novità che riguardano i soggetti che intendono iniziare una “nuova attività” nel 2020.

Contribuenti che intendono aprire una nuova attività nel 2020

Per incentivare ulteriormente i soggetti che intendono iniziare una nuova attività nel 2020, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per il periodo di inizio attività e per i quattro successivi.
A partire dal sesto anno si pagherà l’imposta sostitutiva del 15%.
Ai fini della riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%, oltre alle condizioni sopra riportate occorre rispettare ulteriori condizioni tra cui:

  • Non aver svolto negli ultimi 3 anni un’attività artistica, professionale o d’impresa neanche in forma associata o familiare;
  • La nuova iniziativa non deve costituire una mera prosecuzione di un’altra attività già svolta in passato dello stesso contribuente, anche sottoforma di lavoro dipendente o autonomo;
  • Nel caso in cui venga proseguita un’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi conseguiti da quest’ultimo nel periodo anteriore a quello di acquisizione dell’attività non devono essere stati superiori ai limiti imposti per l’accesso al nuovo regime forfettario.

Sempre per i soggetti che iniziano una nuova attività possono fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi. E’ prevista infatti la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, di applicare la contribuzione dovuta ai fini previdenziali con una riduzione del 35%.
La riduzione contributiva non si applica ai professionisti iscritti alle casse di previdenza di categoria.


Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
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Telefono 039 6980945
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