Regime fiscale forfetario 2019
La Legge di Stabilità 2019 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del regime forfetario, soprattutto per quanto riguarda l’innalzamento dei limiti di ricavi e compensi, introducendo un’unica soglia di ricavi per l’accesso al regime. Potranno accedere al regime coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro (in precedenza le soglie di ricavi che occorreva rispettare per poter accedere al regime variavano in base al codice attività esercitato dal soggetto aderente con riferimento al codice Ateco).
Condizioni di accesso al regime
Il regime è riservato alle sole “persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Pertanto restano escluse dalla nuova disciplina le società e le associazioni fra professionisti.
Limite ricavi e compensi:
L’accesso è riservato ai soli soggetti che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiori a Euro 65.000.
Si precisa che, ai fini della verifica del limite dei ricavi, per la permanenza nel regime dovrà essere utilizzato il criterio di cassa, in quanto ciò che rileva sono i ricavi percepiti.
Il limite di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.
Requisiti per accesso al regime
Rispetto al passato sono stati tolti dei vincoli ampliando così la possibilità di accesso al regime ad una platea più ampia di contribuenti; l’esclusione a tale regime è diretta alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
I soggetti che, contemporaneamente all’attività con partita iva, partecipano a società di persone, imprese familiari oppure che controllano società a responsabilità limitata o Associazioni in partecipazione e con la partita Iva individuale esercitano attività economica riconducibile a quella della società (o associazione).
Semplificazioni
Il regime forfetario porta con sé una serie di semplificazioni tra cui:
- Esonero della tenuta e conservazione di scritture contabili, registri e documenti, sia ai fini IVA che reddituali (unica eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali d’importazione);
- Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. Qualora l’importo delle fatture emesse sia superiore ad Euro 77,47, dovranno scontare l’imposta di bollo nella misura di 2,00 Euro;
- Esonero delle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- Non assoggettamento a ritenuta alla fonte di ricavi/compensi;
- Il contribuente non agisce come sostituto d’imposta (es. prestazioni ricevute da professionisti senza applicazione della ritenuta d’acconto);
- Esonero della comunicazione clienti/fornitori (spesometro);
- Esonero comunicazione dichiarazione d’intento;
- Esclusione dell’IRAP;
- Esclusione dell’applicazione degli studi di settore/parametri;
- Reddito determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/com- pensi percepiti, con conseguente irrilevanza di costi/spese;
- Applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%.
- Esonero dalla fatturazione elettronica
Determinazione del reddito
Il reddito imponibile si determina in via forfettaria applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta, un coefficiente di redditività, differenziato a seconda della tipologia di attività svolta.
Il reddito determinato forfettariamente non è influenzato dalle spese sostenute, pertanto non vengono più prese in considerazione le fatture di acquisto.
Il reddito così determinato costituisce anche la base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.