Novità per la fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha posticipato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica.
Le nuove scadenza per l’introduzione delle novità relative alla fatturazione elettronica sono le seguenti:

  • a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore;
  • dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento approvato di recente.

Il motivo di questo nuovo schema di codifica è legato al fatto che l’Agenzia delle Entrate, dal 2021, dovrà proporre al contribuente la bozza dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che verrà messo a disposizione dei contribuenti un sistema con il quale possono essere accettate le bozze proposte, o modificate “online”. Posto che difficilmente le bozze potranno essere esatte e che si ritiene saranno pochi coloro che andranno a verificarne la corrispondenza (l’agenzia non può sapere qual è la detraibilità Iva dei vari acquisti) e, un’eventuale accettazione non ha alcun effetto concreto sul contribuente, la cosa da evitare è quella di commettere degli errori informatici che portino i dati elaborati dall’Agenzia ad essere talmente differenti da quelli comunicati tramite una LIPE, tanto da portare all’emissione di un “invito alla compliance” per spiegare le differenze, con dispendio di tempo e di denaro. Bisogna quindi impostare in modo corretto i codici da utilizzare con la fattura elettronica.

Le novità in tema di Fattura Elettronica

Novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1 ° ottobre 2020 ma, sono state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile.

  • Proroga adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche: con il recente provvedimento l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente prorogato al 28 febbraio 2021 il termine per aderire al servizio sia per le partite IVA che per i consumatori finali;
  • Consultazione fatture dalla propria area personale riservata: dal 1° marzo i consumatori privati finali che hanno aderito al servizio possono già consultare le fatture nella propria area personale;
  • Gestione più attenta delle diverse voci fiscali e previdenziali: tra cui tra l’altro, i contributi INPS, Enasarco e Enpam;
  • Estensione arrotondamento: 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni
  • Nuovi codici di errori che determinano lo scarto delle fatture non conformi.

Entrando nel merito delle specifiche tecniche andiamo a evidenziare le novità che hanno riguardato il formato Xml della fattura elettronica in particolare con riferimento a:

  • “tipodocumento” (codice TD)
  • “Ritenute” (RT)
  • “natura” (codice N)

Tipo documento (TD)

  • Autofatture
  • Fatture differite
  • Reverse charge interno
  • Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile
  • Altri codici

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Ritenute multiple e di tipo previdenziale (RT)

Rispetto alla versione 1.5 del tracciato Xml è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento. Si passerà dagli attuali tipi di ritenuta:

  • RT01 ritenuta persone fisiche;
  • RT02 ritenute persone giuridiche;

al seguente elenco:

RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenute persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale

Natura (N)

  • N2
  • N3
  • N6

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Come detto in precedenza tutte le operazioni fatturate con l’articolo 7-ter andranno valorizzate con la causale “N2.1” pertanto nell’esterometro non esisterà più il codice N6. I soggetti che comunicheranno le fatture in 7-ter (verso comunitari) con l’esterometro e non attraverso lo SDI, non potrà utilizzare un codice della famiglia N6. Se questa tesi dovesse essere confermata molti software contabili richiederanno un aggiornamento e per chi, per evitare l’esterometro, emette le fatture via SDI anche nei confronti di committenti non stabiliti in Italia, andrà previsto che tutte vengano catalogate con lo stesso codice e poi, a seconda del paese di stabilimento del cliente, si riporti l’indicazione obbligatoria “non soggetta” piuttosto che “inversione contabile”.

Questo cambio di codice per le operazioni in 7-ter verso committenti comunitari, potrebbe far emergere un problema relativamente all’assoggettamento ad imposta di bollo. Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “dati bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.

Consigliamo a tutti i clienti di controllare l’attuale tabella relativa ai codici IVA e nel caso non fossero presenti le casistiche sopra riportate di istituire quelle mancanti abbinandoli alle codifiche sopra riportate.


Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
Fax 039 6980527

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