Note di variazione IVA e procedure concorsuali

Con la presente si vogliono elencare le novità introdotte dal decreto sostegni – bis in materia di IVA e procedure concorsuali.

Il legislatore ha stabilito che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, risulta possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Ciò posto, in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali: la data a partire dalla quale sono consentiti l’emissione della nota di variazione in diminuzione e conseguentemente, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cedente/prestatore, è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa.

Entro quando emettere la nota di variazione?
La data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene aperta la procedura concorsuale.

Quando esercitare il diritto alla detrazione?
La data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

Nel caso in cui i termini per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore per recuperare l’imposta versata laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare.
L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare.

Se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30.04.2022. Se la nota è emessa nel periodo tra 01.01 al 30.04.2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa.

Qualora il corrispettivo sia pagato successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà emettere una nota di variazione IVA in aumento.

La nuova disposizione è applicabile nei casi in cui il cessionario o committente sia stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente al 26.05.2021.

L’agenzia delle entrate ha chiarito che può emettere la nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale), e di conseguenza detrarre l’IVA non incassata, anche il creditore che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo.

Di seguito un esempio esplicativo:

30/11/2021 a seguito della vendita di un bene, il cedente (creditore) emette fattura per operazioni imponibili pari a 45.000 e imposta per euro 9.900, non pagate dal cessionario (debitore)

10/01/2022 sentenza dichiarativa di fallimento del debitore decorrenza del termine a partire dal quale poter emettere la nota di variazione in diminuzione

20/02/2022 emissione nota di variazione:

“Nota di variazione emessa ai sensi dell’art. 26 c.2 D.P.R 633/1972 a fronte dell’IVA non percepita”

Rif. Fattura n. xxxx del 30/11/2021

Imponibile: 45.000 Euro

IVA: 9.900 Euro

Totale: 54.900 Euro


Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Note di variazione IVA e procedure concorsuali

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
Fax 039 6980527

Richiesta Informazioni

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.