Legge di Bilancio 2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge di bilancio 2025 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” in vigore dal 01.01.2025
In questa Circolare si vuole racchiudere le principali novità in materia di IRPEF per l’anno 2025
La nuova IRPEF per il 2025
A decorrere dal 2025 risulta prevista
- La stabilizzazione delle 3 aliquote IRPEF
- L’introduzione di una ulteriore detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente/assimilati
- L’introduzione di un nuovo trattamento integrativo, che si aggiunge a quello preesistente, calcolato come percentuale del reddito di lavoro dipendente, per redditi complessivi fino a 20.000 Euro
- L’introduzione di un nuovo limite per la fruizione degli oneri detraibili in presenza di reddito complessivo superiore a Euro 75.000
- Nuovo limite alle detrazioni per figli a carico
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF è differito al 15/04/2025 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2025.
Aliquota IRPEF
È resa strutturale la riduzione da 4 a 3 aliquote IRPEF, modificando l’art. 11 c. 1 Tuir, secondo quanto già disposto, con riferimento all’anno 2024, dall’art. 1, c.1 D.Lgs 216/2023.
Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche articolate:
- Fino a 28.000 Euro, 23%;
- Oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro, 35%;
- Oltre 50.000 Euro, 43%
Detrazione per lavoro dipendente
È prevista la stabilizzazione a regime dell’incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente in caso di reddito complessivo fino a Euro 15.000, incrementato a Euro 1.955. La soglia di “no tax area” è innalzata a Euro 8.500 (che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati).
Il comma 6 prevede dal 2025 ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 Euro è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
- 1.000 Euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 Euro ma non a 32.000 Euro;
- Oltre Euro 32.000 e fino a Euro 40.000 si applica la seguente formula 1.000 Euro *[(40.000-reddito complessivo) / 8.000], in altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 Euro e i 40.000 Euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 Euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 Euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 Euro.
Trattamento integrativo
Il DDL di Bilancio prevede l’introduzione di un nuovo trattamento integrativo supplementare a quello introdotto con l’art. 1 del D.L 3/2020 di importo pari a 1.200 fino a determinati limiti di reddito complessivo.
Il comma 4 introduce “ a regime” una ulteriore quota di trattamento integrativo (“somma integrativa”):
- Per i soli lavoratori dipendenti (esclusi pensionati e redditi assimilati al lavoro dipendente)
- Con reddito complessivo non superiore a Euro 20.000
Il trattamento è pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:
- fino a Euro 8.500 il 7,1%
- oltre 8.500 Euro e fino a 15.000 il 5,3%
- oltre 15.000 e fino a Euro 20.000 il 4,8%
Al fine dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Oneri detraibili
Con l’introduzione del nuovo art. 16-ter nel Tuir “riordino delle detrazioni”, è modificato il regime di detraibilità degli oneri in presenza di redditi superiori a Euro 75.000.
Per i soggetti con reddito superiore a 75.000 Euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente che siano a carico fiscalmente.
- L’importo base è pari a 14.000 Euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a Euro 75.000 ma non a Euro 100.000
- 8.000 Euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a Euro 100.000.
Il coefficiente da utilizzare è pari a:
- 0.50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico.
Determinati oneri rimangono detraibili senza applicazione del nuovo limite:
- Spese sanitarie
- Somme investite nelle startup innovative;
- Somme investite nelle PMI innovative;
- Interessi passivi su mutui contratti fino al 31/12/2024;
- Rate delle spese per interventi di recupero edilizio o altre disposizioni normative sostenute fino al 31/12/2024 (per le spese la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno).
Detrazioni per familiari a carico
In seguito all’introduzione dell’Assegno Unico, dal 01/03/2022 la detrazione per i figli a carico ex art. 12, co. 1 lett. c) Tuir, spetta per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni.
Ora, con modifica della citata lett. c), è previsto che la detrazione per figli a carico è riconosciuta per i figli:
- Di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, salvo non siano stati dichiarati disabili ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/92 in tal caso la detrazione opera anche per il figlio over 30.
La detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a 750 Euro per ciascun soggetto ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.
Sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea in relazione ai familiari residenti all’estero.
Detrazioni spese per interventi edili
La detrazione prevista per l’ecobonus spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
- 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
In merito agli interventi di riqualificazione edilizia per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 per unità immobiliare.
Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La detrazione sismabonus spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le asciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di Euro 5.000 previsto per il 2024.
Detrazione per frequenza di scuole
Con una modifica all’art. 1, c. 1, lett. e-bis) Tuir la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi è elevata da 800 Euro a 1.000 Euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del 1° ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di 2° grado.
Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni
Dott. Modesto PIROLA