Legge di Bilancio 2024
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” in vigore dal 01.01.2024
Qui di seguito vengono riportate le principali novità.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Nella Legge di Bilancio 2024 2024, viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili). Anche per il 2024, quindi sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.01.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett.a)-c-bis) del TUIR, qualora le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Come negli anni passati per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.06.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno.
La rivalutazione delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% che dovrà essere versata in due modalità:
- Per l’intero ammontare, entro il 30.06.2024
- In caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.06.2024, il 30.06.2025 e il 30.06.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo,
Cedolare secca contratti di locazione breve
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti con l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
Si ricorda che si definiscono “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
La natura imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla “locazione breve” nonché l’applicabilità della cedolare secca.
L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta d’acconto del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.
Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus
A decorrere dall’1.01.204, occorre porre attenzione alla vendita di immobili che sono stati oggetti di interventi da Superbonus.
Infatti, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, diventano redditi diversi da tassare. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il Superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Sono esplicitamente esclusi gli immobili:
- Acquisiti per successione;
- Che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.
Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, nella Legge di Bilancio 2024 viene stabilito che:
- Se gli interventi Superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”
- Se gli interventi Superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%.
Ritenuta d’acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali
Le banche e le poste Italiane SpA operano una ritenuta dell’11% (anziché dell’8%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
La disposizione si applica a decorrere dal 01.03.2024
Aliquote IVIE e IVAFE
Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) è stabilita nella misura dell’ 1,06% (anziché 0,76%).
L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (IVAFE) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.
Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia delle Entrate per compensazioni
I soggetti, che intendono effettuare la compensazione nel modello F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento della medesima.
I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.07.2024
Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a Euro 100.000
Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a Euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24.
I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.07.2024.
Adeguamento del valore delle rimanenze iniziali di beni
Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni (rimanenze).
L’adeguamento delle rimanenze di cui sopra può essere effettuato:
- Mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse
- Mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.
In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.
In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta:
- Il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.
- Il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2023 da presentare nel 2024.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.
I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nei limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023.
L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata della Legge di Bilancio 2024.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni
Dott. Modesto PIROLA