Legge di Bilancio 2023

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 Dicembre 2022 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”
Qui di seguito vengono riportate le principali novità.

Modifiche al regime forfettario
È aumentato a 85.000 Euro (rispetto al precedente limite di 65.000 Euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario.
Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 Euro. In tale ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Tassa piatta incrementale (flat tax)
Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 Euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative.

Proroga 2023 agevolazioni per acquisto prima casa per under 36
Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con meno di 36 anni e ISEE non superiore a 40.000 Euro, consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a IVA, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto).

Detrazione IRPEF per acquisto case ad alta efficienza energetica
Ai fini IRPEF, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare o dalle imprese che le hanno costruite.
La detrazione è pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartito in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

Estromissione dei beni delle imprese individuali
Le disposizioni dell’art. 1 c. 121 consentono l’estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un’imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31.10.2022 poste in essere dal 01.01.2023 al 31.05.2023.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, pari all’8% applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024.
Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 01.01.2023.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni
Le disposizioni in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01.01.2023, applicando l’imposta sostitutiva del 16%.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Contabilità semplificata
Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 Euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 Euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Proroga bonus mobili
È aumentata da 5.000 Euro a 8.000 Euro la misura delle detrazione per il 2023 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per lavatrici lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche
È prorogata al 31.12.2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Proroga Superbonus al 110%
È confermata l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tartta di

  • Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
  • Interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022 risulti presentata la CILA
  • Interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA.
  • Interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.

Tali disposizioni entrano in vigore dal 29.12.2022.

Definizione agevolata avvisi bonari
Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 01.01.2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Il pagamento delle somme avviene entro i 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva contenente l’imposta rideterminata a seguito dell’esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt.36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, il cui pagamento è rateale è ancora in corso alla data del 01.01.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall’importo dovuto.

Regolarizzazione irregolarità formali
Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 Euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
La procedura non può essere attuata dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 01.01.2023.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Il versamento delle somme può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1° rata entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione
Con riferimento ai tributi amministrati dall’agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31/03/2023, relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 01.01.2023 e a quelli notificati successivamente entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento notificati entro il 31.03.2023.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 01.01.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31.03.2023, sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate. Le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 01.01.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31.03.2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati entro il termine per presentare ricorso.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 Euro affidati agli agenti della riscossione
Sono automaticamente annullati, alla data del 31.03.2023, i debiti di importo residuo, alla data del 01.01.2023, fino a 1.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente delle riscossione trasmette agli enti interessati entro il 30.06.2023, l’elenco delle quote annullate in via telematica.
Dalla data del 01.01.2023 fino alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione dei debiti.
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relative ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi. Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono stabilire di non applicare le disposizioni, con provvedimento adottato da essi entro il 31.01.2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data all’agente della riscossione. Entro lo stesso termine del 31.01.2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
Dalla data del 01.01.2023 fino al 31.03.2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti oggetto dell’agevolazione e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Definizione agevolata carichi affidati all’agente dal 01.01.2000 al 30.06.2022
Fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 Euro, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la 1° e la 2° delle quali ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti a decorrere dal 01.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo, L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet entro 20 giorni dal 01.01.2023, in tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.
Entro il 30.04.2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

  • Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
  • Sono sospesi, fino alla scadenza della 1à o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione
  • Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche
  • Non possono essere avviate nuove procedure esecutive
  • Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate
  • Il debitore non è considerato inadempiente nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 Euro, all’atto del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
  • Si applica la disposizione che consente il rilascio del Durc a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata

Entro il 30.06.2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito Internet dell’agenzia della riscossione.
Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione.

  • Alla data del 31.07.2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione sono automaticamente revocate;
  • Il pagamento della 1° o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Limite all’utilizzo del contante
Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 01.01.2023 aumenta a 5.000 Euro.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
È prorogato al 30.09.2023 il regime del credito d’imposta per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (beni compresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per tali investimenti il credito d’imposta è riconosciuto

  • Nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro;
  • Nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro;
  • Nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di Euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di Euro.

La L.29.12.2022 n. 197 è in vigore dal 01.01.2023


Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
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Telefono 039 6980945
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