Legge di Bilancio 2023
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 Dicembre 2022 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”
Qui di seguito vengono riportate le principali novità.
Modifiche al regime forfettario
È aumentato a 85.000 Euro (rispetto al precedente limite di 65.000 Euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario.
Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 Euro. In tale ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Tassa piatta incrementale (flat tax)
Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 Euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative.
Proroga 2023 agevolazioni per acquisto prima casa per under 36
Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con meno di 36 anni e ISEE non superiore a 40.000 Euro, consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a IVA, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto).
Detrazione IRPEF per acquisto case ad alta efficienza energetica
Ai fini IRPEF, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare o dalle imprese che le hanno costruite.
La detrazione è pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartito in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.
Estromissione dei beni delle imprese individuali
Le disposizioni dell’art. 1 c. 121 consentono l’estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un’imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31.10.2022 poste in essere dal 01.01.2023 al 31.05.2023.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, pari all’8% applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024.
Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 01.01.2023.
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni
Le disposizioni in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01.01.2023, applicando l’imposta sostitutiva del 16%.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Contabilità semplificata
Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 Euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 Euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Proroga bonus mobili
È aumentata da 5.000 Euro a 8.000 Euro la misura delle detrazione per il 2023 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per lavatrici lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche
È prorogata al 31.12.2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.
Proroga Superbonus al 110%
È confermata l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tartta di
- Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- Interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022 risulti presentata la CILA
- Interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA.
- Interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.
Tali disposizioni entrano in vigore dal 29.12.2022.
Definizione agevolata avvisi bonari
Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 01.01.2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Il pagamento delle somme avviene entro i 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva contenente l’imposta rideterminata a seguito dell’esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt.36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, il cui pagamento è rateale è ancora in corso alla data del 01.01.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall’importo dovuto.
Regolarizzazione irregolarità formali
Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 Euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
La procedura non può essere attuata dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 01.01.2023.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Il versamento delle somme può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1° rata entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione
Con riferimento ai tributi amministrati dall’agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31/03/2023, relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 01.01.2023 e a quelli notificati successivamente entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento notificati entro il 31.03.2023.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 01.01.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31.03.2023, sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate. Le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 01.01.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31.03.2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati entro il termine per presentare ricorso.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.