Legge di Bilancio 2023 – terza parte

L’articolo 1, comma 166, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che “le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022 (a partire dall’anno 2017), possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a Euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. N. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173 della legge n. 197 del 2022 sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute.

In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “TF44” denominato “Regolarizzazione Violazioni Formali”

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma ratele, il campo “rateazione/regione/prov/mese rif” è valorizzato nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

Di seguito si elencano i casi che possono essere oggetto di sanatoria con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le irregolarità:

  • La presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, cioè l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • L’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • L’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi intrastat;
  • L’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  • L’omessa restituzione dei questionari inviati dall’agenzia delle entrate o da altri soggetti autorizzati cioè la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non corrispondenti al vero;
  • L’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività;
  • L’omesso o tardivo invio dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • La detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  • La violazione degli obblighi legati alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • L’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • L’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza;
  • L’erronea compilazione della dichiarazione integrativa che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione.

Si invitano i clienti che volessero aderire a prendere contatti con lo studio, che provvederà alla predisposizione degli adempimenti relativi.


Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
Fax 039 6980527

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