Legge di Bilancio 2021
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 (legge n.178 del 30 Dicembre 2020).
Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1, formato da 1150 commi.
Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.
Qui di seguito vengono riportate le principali novità.
Cuneo fiscale
Rifinanziato il taglio al cuneo fiscale entrato in vigore il 01.07.2020 e che prevede 100 Euro per i dipendenti con redditi fino a 28.000 Euro e una detrazione da lavoro dipendente aggiuntiva tra 28.000 a 40.000 Euro.
Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti
Ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di Euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- Dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- Dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.
Sgravi contributivi nel settore dilettantistico
I commi 34 e 35 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previste da altre norme.
Proroga CIG Covid
I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid -19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
- 1° Gennaio 2021 e il 31 Marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria.
- Il 1° Gennaio 2021 e il 30 Giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.
Blocco dei licenziamenti fino al 31 Marzo
I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 Marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici.
ISCRO
I commi 386 a 401 disciplinano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 Euro a un massimo di 800 Euro al mese. La domanda per accedere all’indennità deve presentarla, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Per poter presentare domanda, occorre:
- Essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso
- Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti
- Aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 Euro
- Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
IVA agevolata su Take Away e Delivery
Al comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.
Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero
Al comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all’estero, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:
- La riduzione del 50% dell’IMU;
- La riduzione di due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti
Detrazione spese veterinarie
Il comma 333 eleva da 500 a 550 Euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione IRPEF del 19%.
Locazioni brevi
Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta. Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Esenzione 2021 prima rata IMU turismo
Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:
- Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- Immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
- Discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate
Semplificazioni fiscali
Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali.
- Si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° Gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;
- Si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Bollo sulle fatture elettroniche
Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
I commi da 1109 a 1155 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.lgs n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997 in particolare:
- Viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
- Viene differita al 1° Luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione,
- Si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni
I commi 1122 e 1123 prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° Gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30 Giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 Giugno 2021.