Legge di Bilancio 2019 – Novità Fiscali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n.145 recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
Per avere un quadro sintetico delle novità fiscali, di seguito, se ne riporta una sintesi

Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

Con effetto dal periodo d’imposta 2018, si introduce il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto, le perdite saranno riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell’80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza.
Viene previsto inoltre che per le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria si elimina il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e si introduce invece un limite quantitativo: le perdite ottenute nell’esercizio d’impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in essi.
Per i soggetti in contabilità semplificata, inoltre, le perdite:

  • del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Tassazione agevolata utili reinvestiti e abrogazione ACE e IRI

Si introduce un regime agevolativo atto a ridurre le imposte sui redditi IRES di 9 punti percentuali (al 15%), al verificarsi di determinate condizioni.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi dal 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) è prevista la riduzione dell’aliquota IRES al 15% per la quota di utili accantonati a riserve – diverse da quelle che si considerano non disponibili – reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione.
L’aliquota ridotta si applica alla parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

  • degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’art. 102 TUIR;
  • del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato

Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
Contestualmente vengono eliminate l’Aiuto alla crescita economica ACE e l’imposta sul reddito d’impresa IRI.

E-fattura e dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria

Si sostituisce la norma contenuta del D.L. n. 119/2018 (art.10-bis) stabilendo che per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

Cedolare secca contratti locazione immobili ad uso commerciale

Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’IRPEF, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come avviene per gli immobili ad uso abitativo, con l’aliquota del 21%.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Iperammortamento

Viene prorogato l’iperammortamento ma con nuove percentuali di maggiorazione. In sintesi, si stabilisce che il beneficio fiscale si differenzia, in maniera decrescente, in funzione dei volumi di investimenti; in particolare, la maggiorazione del costo si applica:

  • nella misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro,
  • nella misura del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Estromissione agevolata immobili strumentali

Viene riproposta la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di Stabilità 2016 (art.1, comma 121 Legge n. 208/2015), riguardante l’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018.
L’estromissione avviene con il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%. Il patrimonio consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono da effettuarsi, rispettivamente, entro il 30 Novembre 2019 e il 16 Giugno 2020.

Proroga bonus risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili

Si prorogano fino al 31 dicembre 2019 le attuali detrazioni sulle spese per l’efficienza energetica e quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull’acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati e sulla sistemazione a verde dei giardini.

Debiti tributari – saldo e stralcio

I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sino a 1.000 euro stralciati in automatico (art. 4, D.L. n. 119/2018) e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo apposite modalità. L’estinzione si applica anche ai debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. In tal caso i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versando:

Le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro
  • al 20% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;
  • al 35% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 Euro

Al fine delle definizioni occorre presentare istanza entro il 30 aprile 2019 (entro il 31 ottobre l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’adesione);
l’importo si può versare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari al 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Si stabilisce l’ennesima proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta dell’agevolazione prevista dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistente nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli che edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.
Tali disposizioni, dunque sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2019.
Rispetto al passato, però, si registra una novità. Le aliquote dell’imposta sostitutiva (attualmente all’8% in entrambi i casi) vengono rideterminate in misura pari:

  • all’11% per le partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1 gennaio 2019;
  • al 10% per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;
  • al 10% per i terreni.

Deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento

Si interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-terdell’art.2, D.L. n. 225/2010 e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. In particolare, l’ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall’anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l’orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.

Bonus per l’acquisto di veicoli ecologici

In via sperimentale a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

  • a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1,2,3,4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:
    a. 6.000 euro per CO2 g/km da 0 a 20;
    b. 2.500 euro per CO2 g/km da 21 a 70;
  • in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1,2,3,4 un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:
    a. 4.000 euro per CO2 g/km da 0 a 20;
    b. 1.500 euro per CO2 g/km da 21 a 70;

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi.

Contributi per l’acquisto di veicoli elettrici

A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 KW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria 0,1,2.
Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Deducibilità IMU immobili strumentali

È aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali.

Credito d’imposta formazione 4.0

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.
Il credito d’imposta fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 Euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

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Telefono 039 6980945
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