Legge di Bilancio 2019 – Novità Fiscali
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n.145 recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
Per avere un quadro sintetico delle novità fiscali, di seguito, se ne riporta una sintesi
Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF
Con effetto dal periodo d’imposta 2018, si introduce il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto, le perdite saranno riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell’80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza.
Viene previsto inoltre che per le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria si elimina il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e si introduce invece un limite quantitativo: le perdite ottenute nell’esercizio d’impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in essi.
Per i soggetti in contabilità semplificata, inoltre, le perdite:
- del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Tassazione agevolata utili reinvestiti e abrogazione ACE e IRI
Si introduce un regime agevolativo atto a ridurre le imposte sui redditi IRES di 9 punti percentuali (al 15%), al verificarsi di determinate condizioni.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi dal 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) è prevista la riduzione dell’aliquota IRES al 15% per la quota di utili accantonati a riserve – diverse da quelle che si considerano non disponibili – reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione.
L’aliquota ridotta si applica alla parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’art. 102 TUIR;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
Contestualmente vengono eliminate l’Aiuto alla crescita economica ACE e l’imposta sul reddito d’impresa IRI.
E-fattura e dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria
Si sostituisce la norma contenuta del D.L. n. 119/2018 (art.10-bis) stabilendo che per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Cedolare secca contratti locazione immobili ad uso commerciale
Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’IRPEF, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come avviene per gli immobili ad uso abitativo, con l’aliquota del 21%.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Iperammortamento
Viene prorogato l’iperammortamento ma con nuove percentuali di maggiorazione. In sintesi, si stabilisce che il beneficio fiscale si differenzia, in maniera decrescente, in funzione dei volumi di investimenti; in particolare, la maggiorazione del costo si applica:
- nella misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro,
- nella misura del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.
Estromissione agevolata immobili strumentali
Viene riproposta la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di Stabilità 2016 (art.1, comma 121 Legge n. 208/2015), riguardante l’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018.
L’estromissione avviene con il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%. Il patrimonio consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono da effettuarsi, rispettivamente, entro il 30 Novembre 2019 e il 16 Giugno 2020.
Proroga bonus risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili
Si prorogano fino al 31 dicembre 2019 le attuali detrazioni sulle spese per l’efficienza energetica e quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull’acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati e sulla sistemazione a verde dei giardini.
Debiti tributari – saldo e stralcio
I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sino a 1.000 euro stralciati in automatico (art. 4, D.L. n. 119/2018) e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo apposite modalità. L’estinzione si applica anche ai debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. In tal caso i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versando:
Le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
- al 16% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro
- al 20% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;
- al 35% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 Euro
Al fine delle definizioni occorre presentare istanza entro il 30 aprile 2019 (entro il 31 ottobre l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’adesione);
l’importo si può versare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari al 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.