Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web
Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN ai fini delle misure di sostegno rivolte a famiglie, lavoratori e imprese individuali
Il messaggio INPS del 26.03.2020 n. 1381, fornisce le prime istruzioni per accedere alle misure Covid-19 disposte dal governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.
L’accesso ai servizi web è consentito in maniera semplificata per le seguenti domande legate all’emergenza coronavirus:
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto co.co.co
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Indennità lavoratori settore agricolo
- Indennità lavoratori dello spettacolo
- Bonus per i servizi di baby-sitting
PIN: La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact center.
La richiesta del PIN può essere effettuata tramite i seguenti canali:
- Sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio richiesta PIN
- Contact center, chiamando il numero verde 803 164 (da rete fissa) oppure 06 164164 (da rete mobile)
Una volta ricevute (via SMS o E-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on-line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact center per la validazione della richiesta.
Per chi è già in possesso del PIN restano salve le tipologie di accesso ordinarie:
- PIN dispositivo rilasciato dall’INPS (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario)
- SPID di livello 2 o superiore
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Il Bonus di 600 Euro spetta anche ai soci delle società di persone e di capitali iscritti alle gestioni INPS ma non agli agenti e rappresentanti di commercio.
Le domande andranno inoltrate a partire DAL 01/04 NON c’è un termine di scadenza.
Le modalità di compilazione verranno fornite con ulteriori circolari emesse dall’istituto, sarà nostra premura tenervi aggiornati.
Bonus 600 euro per liberi professionisti
Estesa l’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo anche per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza. L’importo sarà erogato dal Fondo per il reddito di ultima istanza ai professionisti che chiudono l’attività o hanno redditi limitati o hanno subito una riduzione degli stessi, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale Lavoro-Economia del 28.03.2020.
Gli assegni saranno disponibili anche per gli iscritti a Enasarco, che non potranno chiedere i 600 euro come iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi dell’INPS, in quanto il decreto prevede una espressa incompatibilità tra i 2 aiuti.
L’aiuto è accessibile solo ai professionisti che nell’anno d’imposta 2018, hanno conseguito redditi fino a 50.000 euro, includendo in tale importo eventuali entrate derivanti da affitti brevi (non superiore a 30 giorni) o con cedolare secca e che siano in regola con gli obblighi contributivi del 2019. L’indennità sarà erogata fino a esaurimento dei fondi e previa domanda alla Cassa di previdenza a cui il singolo professionista è iscritto suddividendo la platea in due gruppi:
- Non superiore a 35.000 euro se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per taluni soggetti è necessario solo presentare la domanda senza dimostrare la riduzione del reddito.
- Tra 35.000 e 50.000 Euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione e sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito, del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019; tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività)
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni.
Cercheremo di tenervi il più possibile informati anche con successive circolari visto la continua evoluzione dell’emergenza.
Pertanto Vi invito caldamente a consultare il nostro sito che viene quotidianamente aggiornato con le principali notizie di carattere fiscale estratte dai più diffusi quotidiani specializzati.
Dott. Modesto PIROLA