Decreto Ristori e Ristori-Bis

Decreto Ristori D.L 137/2020

Contributo a fondo perduto D.L. 137/2020

Il nuovo contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 D.L. 137/2020, da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, è esteso a nuovi settori, i cui codici attività sono indicati nel nuovo allegato 1 al D.L 149/2020.
Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 – gelaterie e pasticcerie, 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 – Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, il nuovo contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1.
Il fondo verrà erogato automaticamente dall’agenzia delle entrate per coloro che hanno già presentato la domanda, per coloro che non hanno usufruito dei precedenti contributi sarà necessaria la presentazione della domanda.

Decreto Ristori-Bis D.L 149/2020

Contributo a fondo perduto settori interessati da nuove restrizioni

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive, introdotte con Dpcm 03.11.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 D.L. 149/2020 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita iva a partire dal 25.10.2020.
Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato allegato 2.

Credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo

Alle imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 e 2, nonché le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) , individuate con le ordinanze del Ministro della Salute, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Cancellazione 2^ rata IMU

Ferme restando le disposizioni dell’art. 78 D.L. 104/2020 e dell’art. 9 D.L. 137/2020, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020, non è dovuta la 2^ rata Imu, che deve essere versata entro il 16.12.2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 e 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicate nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute.

Estensione proroga termine di versamento 2° acconto soggetti ISA

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 e nell’allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute, la proroga al 30.04.2021 del termine relativo al versamento della 2^ o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap; tale proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nell’art. 98 c. 2 D.L. 104/2020.

Sospensione versamenti tributari

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese, ai sensi dell’art. 1 Dpcm 03.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischi alto (zone arancioni e zone rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020:

  • Versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
  • Versamenti relativi all’Iva (liquidazione del mese di ottobre e del trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021

Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali

È prevista la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre (quindi di competenza di ottobre) per le seguenti categorie:

  • Allegato 1: datori di lavoro privati, operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1al decreto;
  • Allegato 2: aziende che hanno unità produttive o unità operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori contenuti nell’allegato 2 del decreto.
  • La sospensione non riguarda i premi per l’assicurazione obbligatoria Inail.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.
Il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.


Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
Fax 039 6980527

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