Decreto liquidità: le misure per il sostegno finanziario di imprese e professionisti

Per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 8 aprile 2020 il decreto liquidità (D.L. n. 23/2020) che introduce misure urgenti, per un valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali.

Sostegno alla liquidità
Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato in particolar modo per:

  • Le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • Le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
La procedura per il rilascio della garanzia è “semplificata” nel caso di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori a tali soglie, il rilascio della copertura è deciso con decreto del MEF, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria SACE.
Possono beneficiare della garanzia fornita da SACE spa le imprese di qualsiasi dimensione.
Sono escluse invece le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano classificate come imprese in difficoltà, o sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria e le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate.Sono coperti dalle garanzie del SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata di massimi 24 mesi.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
I beneficiari della garanzia dovranno assumere l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il finanziamento non può inoltre essere utilizzato per sostituire precedenti finanziamenti. La banca erogante deve infatti dimostrare che successivamente alla delibera del finanziamento garantito, l’ammontare complessivo dell’esposizione creditoria nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quella risultante prima dell’entrata in vigore del decreto.

Fondo PMI: prestiti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato e senza valutazione di merito
Gli istituti di credito, grazie alla garanzia resa dallo Stato varata con il decreto liquidità, potranno finanziare fino a 25 mila euro le imprese e i professionisti e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, senza effettuare l’istruttoria bancaria. Il rimborso del capitale non decorre prima di 24 mesi dall’erogazione del prestito e una durata fino a 72 mesi. Vengono così standardizzate e semplificate le procedure per accedere al Fondo centrale di garanzia messo a disposizione per le piccole e medie imprese al fine di ridurre al massimo i tempi di attesa per l’erogazione della liquidità utile alla imprese italiane per ripartire a seguito dell’emergenza sanitaria che ha paralizzato il mercato nazionale e internazionale. Queste misure straordinarie si applicheranno fino al 31 dicembre 2020. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Misure per garantire la continuità delle aziende
Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:

  • Possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso
  • Eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
  • Coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Consigliamo di prendere contatti direttamente con gli istituti di credito per l’istruttoria delle pratiche

Misure fiscali e contabili
È prevista la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel terrirtorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi

  • Alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • All’imposta sul valore aggiunto,
  • Ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Tali sospensioni sono legate a detti parametri:

  • Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019
  • Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento

La sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

Per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra il 16 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d’acconto, previste dagli articoli 25 e 25 bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della disposizione in esame, dovranno versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Come chiarito dalla circolare 8/2020 dell’Agenzia delle Entrate, per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.

I versamenti del 20 marzo se eseguiti entro il 16 aprile, si considerano regolarmente effettuati. In tal caso non sarà irrogabile alcuna sanzione, né saranno dovuti interessi.

Differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Inapplicabile inoltre la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni se le stesse vengono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020. I CAF e i professionisti abilitati possono poi acquisire telematicamente le deleghe dei contribuenti necessarie per gestire l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730.

Viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;

Viene consentito all’INPS di rilasciare un pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il Decreto 23/2020 modifica l’articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma, se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni.

Cercheremo di tenervi il più possibile informati anche con successive circolari visto la continua evoluzione dell’emergenza.

Pertanto Vi invito caldamente a consultare il nostro sito che viene quotidianamente aggiornato con le principali notizie di carattere fiscale estratte dai più diffusi quotidiani specializzati.

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
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