Decreto Fiscale 2020 – Novità Fiscali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/19 n° 301 è stata pubblicata la conversione in legge del D.L 124/2019
Per avere un quadro sintetico delle novità fiscali, di seguito, se ne riporta una sintesi

Esterometro

Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). L’attuale trasmissione mensile lascia il posto a quella trimestrale.
Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta da versare, della sanzione ai sensi dell’art. 13, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.
Inoltre, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 Euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Quota versamenti in acconto

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% e 60%).

Utilizzo del contante

Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuati al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:

  • Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
  • A decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.

Novità in materia di reati penali-tributari

In materia di reati penali tributari la legge di conversione del decreto fiscale apporta una serie di modifiche al D.lgs n. 74/2000.

Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

È elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni, inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Viene elevata, la pena per l’evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato

Dichiarazione infedele

Chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (e non più da due a cinque anni). Viene inoltre ridotto l’importo dell’imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro.

Omessa dichiarazione

Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta), viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l’importo di 50.000 dell’importa evasa.

Emissione fatture per operazioni inesistenti

La reclusione sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni. Viene introdotta l’ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno a 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

L’occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

Casi particolari di confisca

Tabella (scarica circolare in PDF)

Cause di non punibilità

Anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzione e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Reati societari e sanzioni pecuniarie per l’ente

Viene introdotto il nuovo articolo 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001, in base al quale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
Tabella (scarica circolare in PDF)

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra elencati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Si rammenta che l’importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.


Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
Fax 039 6980527

Richiesta Informazioni

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.