Decreto Fiscale 2020 – Novità Fiscali
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/19 n° 301 è stata pubblicata la conversione in legge del D.L 124/2019
Per avere un quadro sintetico delle novità fiscali, di seguito, se ne riporta una sintesi
Esterometro
Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). L’attuale trasmissione mensile lascia il posto a quella trimestrale.
Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
In caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta da versare, della sanzione ai sensi dell’art. 13, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.
Inoltre, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 Euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Quota versamenti in acconto
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% e 60%).
Utilizzo del contante
Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuati al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:
- Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
- A decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.
Novità in materia di reati penali-tributari
In materia di reati penali tributari la legge di conversione del decreto fiscale apporta una serie di modifiche al D.lgs n. 74/2000.
Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
È elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni, inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Viene elevata, la pena per l’evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato
Dichiarazione infedele
Chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (e non più da due a cinque anni). Viene inoltre ridotto l’importo dell’imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro.