Decreto Fiscale 2020 – Novità Fiscali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/19 n° 301 è stata pubblicata la conversione in legge del D.L 124/2019
Per avere un quadro sintetico delle novità fiscali, di seguito, se ne riporta una sintesi

Deducibilità Imu

Confermata, per il 2019, la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali al reddito d’impresa o di lavoro autonomo

Cedolare secca per contratti a canone concordato

Stabilizzata al 10% l’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica

Abrogate le disposizioni del “decreto crescita” che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Ora è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a € 200.000.

Bonus ristrutturazioni, bonus verde, ecobonus e bonus mobili

Prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, sistemazione delle aree verdi, interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Introdotto, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento operative nel 2019, un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche ai professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Bonus facciate

Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Contrasto alle indebite compensazioni

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. La risoluzione 110/E del 31.12.2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.

Sanzioni per indebite compensazioni

A partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l’agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari.

Aiuto alla crescita economica

Ripristinata, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l’aliquota dell’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace.

Detrazione per spese veterinarie

Innalzato a € 500 l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Detrazioni Irpef in base al reddito

Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 120.000, la detrazione per gli oneri di cui all’art. 15 del Tuir spetta in misura pari al rapporto tra € 240.000, meno il reddito complessivo, e € 120.000; pertanto, oltre € 240.000 di reddito, il beneficio si azzera completamente. La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.

Auto aziendali

Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 01.07.2020: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per Km ma non a 160, si assumerà il 30%, per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per Km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021,il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per Km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

Buoni pasto

Cambia il regime fiscale dei buoni pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non tassata è elevata da € 7,00 a € 8,00; se erogati in formato diverso, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da € 5,29 a € 4,00.

Tracciabilità delle detrazioni

Per poter fruire delle detrazioni irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale

Estromissione dei beni immobili imprese individuali

La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31.10.2019, effettuate dal 01.01 al 31.05.2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30.11.2020 (il 60% del totale) e il 30.06.2021 (il rimanente 40&).

Regime forfettario

Sono state reintrodotte due condizioni di accesso al regime, prima condizione non aver superato € 20.000 di spese per il personale; seconda condizione non possedere redditi di lavoro dipendente o pensione superiori a € 30.000;
la normativa prevede la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benchè non obbligati, emettono fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001 e € 100.000

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Rivalutabili, entro il prossimo 30.06, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 01.01.2020. Prevista un’unica aliquota per il calcolo dell’imposta sostitutiva dell’11%.

Plusvalenze immobiliari

Incrementata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018. E’ previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a 3 rate annuali di pari importo, se l’ammontare complessivo dovuto non supera € 3 milioni, ovvero, in caso contrario, fino a 6 rate.

Unificazione Imu Tasi

Dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l’Imu. L’aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30.06 dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta.

Riscossione degli enti locali

Riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l’introduzione, tra l’altro, dell’istituto dell’accertamento esecutivo (sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali) e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Regole Vies dal 2020 per acquisti e cessioni intraUE

Dal 1° gennaio 2020 diventa obbligatoria l’iscrizione all’archivio VIES per le operazioni intra-UE. Gli operatori economici nazionali che operano e/o che intendono operare con l’estero devono essere iscritti al registro e devono anche verificare che lo siano i corrispondenti esteri. L’assenza non permette di porre in essere operazioni in regime di non imponibilità IVA, di integrare le fatture ricevute in reverse charge e di recuperare l’imposta pagata.

Lo studio ricorda a tutta la clientela di controllare e rinnovare periodicamente la propria casella PEC, casella nella quale vengono recapitate tutte le comunicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
Fax 039 6980527

Richiesta Informazioni

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.