Decreto 18 del 17-03-2020 Decreto cura Italia

Il decreto Legge emanato per far fronte all’emergenza coronavirus è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si sintetizzano le disposizioni più significative per imprese e lavoratori autonomi.

Sospensione versamenti
Il Decreto ha previsto la sospensione di tutti i versamenti da autoliquidazione effettuati tramite F24, compresa l’IVA annuale, che scadono nel periodo compreso dal 08/03/2020 al 31/03/2020 per i contribuenti esercenti impresa, e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiore ai 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 (01/06/2020 dato che il 31/05 cade di domenica) ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
Per i soggetti di maggiori dimensioni, con ricavi e compensi superiori a 2 milioni di euro, non potranno beneficiare di nessuna sospensione.
Nella sospensione prevista, ad oggi, il decreto non ha fatto rientrare gli avvisi bonari, pertanto questi ultimi in scadenza nel mese di marzo e eventuali rateazioni in corso con rate scadenti nel mese di marzo, dovranno essere pagati alla loro naturale scadenza.

Cartelle esattoriali e pace fiscale
Sono sospesi i termini di versamento che scadono nel periodo 08/03/2020 – 31/05/2020 derivanti da cartelle di pagamento  emesse dall’agente di riscossione, nonché degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e degli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
Il pagamento sarà dovuto in un’unica soluzione entro il 30/06/2020.
Saranno sospese le notifiche di nuove cartelle anche tramite PEC, fino alla data del 31/05.

Non effettuazione delle ritenute d’acconto sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni
I professionisti che nell’anno precedente (2019) hanno percepito ricavi e compensi non superiori a 400.000 Euro e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, possono sospendere l’assoggettamento dei compensi dalle ritenute d’acconto per tutti i compensi percepiti nel periodo compreso dal  17/03 al 31/03/2020.
Per beneficare di tale possibilità occorrerà rilasciare apposita dichiarazione al sostituto d’imposta.
Le ritenute dovranno però essere versate dal percettore in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 oppure in 5 rate di pari importo a partire dallo stesso mese di maggio.

Indennità lavoratori autonomi
Il Decreto ha previsto un’indennità di 600 euro per i titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020 che risultano iscritti alla gestione separata, gli artigiani e i commercianti.
L’indennità sarà esente da tassazione IRPEF e alle relative addizionali.
Per ottenere l’indennità sarà necessario presentare apposita istanza all’INPS tramite i canali telematici previsti per i contribuenti, salvo ulteriori informazioni o circolari che verranno pubblicate sul sito INPS, che vi invito a consultare giornalmente.
L’INPS emanerà entro fine marzo la modulistica con cui richiedere l’indennità, si invita pertanto la clientela che non fosse ancora in possesso del PIN personale per accedere al proprio cassetto previdenziale, di attivarsi per richiederlo.

Credito d’imposta per botteghe e negozi
Per il mese di marzo 2020, per artigiani e commercianti è stato introdotto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone d’affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria catastale C/1).

Sospensione degli adempimenti fiscali e dichiarativi
La dichiarazione IVA 2020, per l’anno 2019 in scadenza il 30/04 si potrà presentare entro il 30/06/2020.
Sono sospesi, più in generale, tutti gli adempimenti fiscali (ad eccezione dei versamenti) che scadono tra il periodo compreso tra  l’8/03/2020 e il 31/05/2020.
Rientrano nella sospensione, ad esempio, oltre alla dichiarazione IVA, anche esterometro relativo al I° trimestre 2020, modelli Intrastat dei mesi di febbraio-marzo-aprile e/o I° trimestre 2020, LIPE 2020, ecc.
Tutti gli adempimenti dovranno poi essere eseguiti entro il 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni.
Rimangono invece invariati gli obblighi connessi alla dichiarazione precompilata, che rimangono pertanto da effettuare entro il 31/03 (ed esempio invio telematico delle CU,ecc…).

Fatturazione elettronica
Non sono stati modificati i termini in materia di emissione per quanto riguarda la fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, pertanto questi adempimenti continuano ad essere effettuati secondo le consuete modalità.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% della spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di euro 20.000 euro.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali per Coronavirus
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle regioni, dei Comuni, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta pari al 30% dell’aumentare dell’importo erogato, con un tetto non superiore a 30.000 euro.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici impositori
Sono sospesi dall’08/03/2020 al 31/05/2020 i termini relativi alle attività di liquidazione accertamento, di riscossione da parte degli uffici ed enti impositori.

Cercheremo di tenervi il più possibile informati anche con successive circolari visto la continua evoluzione dell’emergenza.

Pertanto Vi invito caldamente a consultare il nostro sito www.studiopirola.it che viene quotidianamente aggiornato con le principali notizie di carattere fiscale estratte dai più diffusi quotidiani specializzati.

Rinnovo l’invito a consultare periodicamente il nostro sito www.studiopirola.it
e colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Modesto Pirola

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
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