D.L. semplificazioni – verifica della PEC entro l’1 Ottobre

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) considera il domicilio digitale/PEC come prerequisito necessario per svolgere l’attività d’impresa ed essere regolarmente iscritti al Registro imprese delle Camere di commercio.

Entro il 01.10.2020, le imprese dovranno:

  • Verificare se il proprio indirizzo PEC è attivo e iscritto nel Registro delle imprese;
  • Acquisire eventualmente un nuovo indirizzo PEC
  • Per le aziende inadempienti dopo il 01.10.2020, oltre alla sanzione, il conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese procederà ad assegnare d’ufficio un domicilio digitale in sola ricezione dei documenti.

Gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono compresi tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).

Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio, caso molto frequente) il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida e procede con l’applicazione della sanzione e con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

Gli aspetti burocratici relativi alla trasmissione del proprio indirizzo di PEC sono stati semplificati con la possibilità di comunicare il proprio indirizzo di PEC al registro delle imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il servizio è accessibile, via web, con l’utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa all’indirizzo ipec-registroimprese.infocamere.it.

Per i professionisti iscritti agli Albi, la verifica del domicilio digitale è affidata agli Ordini territoriali di appartenenza. A differenza di quanto previsto per le imprese, nel caso dei professionisti l’art. 37, c.1, lett. e) del Decreto Semplificazioni (in fase di conversione) non pone una data entro la quale effettuare questa comunicazione.

La norma riconosce 30 giorni per adempiere, una volta che il professionista abbia ricevuto la diffida a adempiere dal proprio ordine, pena la sospensione dall’albo fino all’avvenuto adempimento.


Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
Fax 039 6980527

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