Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Il decreto rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 Luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta e per la relativa cessione.
Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate
- L’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione
- L’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020
Dal 20 Luglio 2020 le imprese, i professionisti e gli enti del terzo settore che intendono avvalersi dei due bonus introdotti dal Decreto Rilancio possono comunicare alle entrate i dati relativi alle spese ammissibili. Le scadenza sono differenti, infatti per quanto riguarda il bonus sanificazione potrà essere inoltrato fino al 7 settembre 2020, mentre per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro c’è tempo fino al 30 novembre 2021.
In questa circolare ci soffermiamo sul credito d’imposta per sanificazione e acquisti di DPI.
L’articolo 125 del DL Rilancio prevede l’assegnazione di un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.