Conversione in Legge del Decreto Fiscale – Collegato alla Finanziaria 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la L. 17.12.2018, n.136 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24.10.2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31.05.2019 con le modalità stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; anche le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni degli interessi entro il 31.05.2019.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, cc. 2,3,4 D. lgs. 218/1997, n. 218; pertanto, le somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione nel modello F24.

Definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-ter)

I debiti affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora comprese in tali carichi.
Il pagamento delle somme è effettuato:

  • In unica soluzione, entro il 31.07.2019;
  • Nel numero massimo di 18 rate consecutive, la 1° e la 2° delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31.07 e il 30.11.2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020.
  • Si applica la disposizione di cui all’art. 54 D.L. 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); pertanto, lo stesso è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità.
  • Entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

I debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, anche quelli riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata ai sensi delle nuove disposizioni, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31.12.2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Al fine del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate in maniera telematica.
Con riferimento a tali debiti:

  • Le somme versate anteriormente alla data del 24.10.2018 restano definitivamente acquisite;
  • Le somme versate dalla data del 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
In deroga a ciò in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • Del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronunci a di 1° grado
  • Del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le nuove disposizioni della definizione agevolate, per la parte di atto annullata.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19.12.2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.05.2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano i 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.08, 30.11, 28.02 e 31.05 di ciascun anno a partire dal 2019.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Semplificazioni per l’avvio della fattura elettronica

Sono altresì esonerati dalle disposizioni sulla fatturazione elettronica le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che hanno esercitato l’opzione per la legge 398/1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive senza scopo di lucro, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari.

Emissione delle fatture

La fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizio ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo .
La fattura immediata è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione
Tali modifiche si applicano a decorrere dal 01.07.2019

Annotazione delle fatture emesse

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Le fatture per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizioni dei beni.

Registrazione degli acquisti

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa arte o professione, comprese le autofatture emesse, senza l’obbligo di numerarle progressivamente anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

Detrazione IVA

Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, può essere esercitato entro il medesimo termine previsto per la liquidazione periodica IVA.

Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

Dott. Modesto PIROLA

Studio Pirola

Via Manzoni 35
20855 Lesmo (MB)
Telefono 039 6980945
Fax 039 6980527

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