|
| Nuovo regime dei minimi |
L’art. 27 del D.L. 98/2011 ha modificato il regime dei minimi a decorrere dal 2012, aumentando i requisiti da soddisfare per fruire delle agevolazioni e riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali al 5%. Coloro che pur avendo le caratteristiche tradizionali, previste con il vecchio regime dei minimi, non possiedono i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ed entreranno nel regime degli “ex minimi”.
In tale nuovo sistema fiscale, l’Irpef e le relative addizionali e comunali sono determinate secondo i criteri ordinari, non essendo applicabile l’imposta sostitutiva.
Requisiti necessari per il nuovo regime dei minimi
Nuovi requisiti:
Ambito Soggettivo:
il contribuente deve essere una persona fisica che:
intraprende un’attività d’impresa, arte o professione dal 01.01.2012;
l’ha intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Non esercizio di attività precedente:
il contribuente non deve aver esercitato nei primi 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Non prosecuzione di attività precedente:
L’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. È escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Ricavi per prosecuzione di attività do terzi:
Qualora sia proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore ai 30.000 euro.
Requisiti tradizionali:
Ricavi o compensi:
Ricavi o compensi, non devono superare i 30.000 € nell’anno solare precedente.
Cessione all’esportazione:
Il contribuente non deve aver effettuato, nell’anno precedente:
cessioni all’esportazione e operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali.
Spese per ollaboratori o dipendenti:
Il contribuente non deve aver sostenuto nell’anno precedente spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati.
Beni strumentali:
Il contribuente non deve aver effettuato nel triennio precedente acquisiti di bene strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000.
Soggetti esclusi:
- Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA
- Soggetti non residenti
- Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
- Soggetto socio di società di persone e S.r.l. in trasparenza fiscale
Condizione necessaria è che tutti questi requisiti siano rispettati.
Nel caso anche solo uno, di questi requisiti non fosse rispettato l’accesso al regime dei minimi è negato.
Durata del nuovo regime dei minimi
Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro esercizi successivi.
I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene.
Opzione per il regime dei minimi
I soggetti in possesso dei requisiti possono optare per il regime contabile dei minimi.
L’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata.
Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario
Imposta sostitutiva
Sul reddito imponibile, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Regime degli ex minimi
Rientrano in questo regime le persone fisiche che pur rispettando i requisiti del vecchio regime, non rispettano gli ulteriori requisiti dei nuovi minimi.
Pertanto, non possono accedervi o ne fuoriescono.
Semplificazioni
Registrazione e tenuta delle scritture contabili
Sono esonerati da:
- Registrazione;
- Tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA
Sono obbligati a:
- Conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- Conservare le fatture e le certificazioni dei corrispettivi, se prescritti.
Versamenti periodici IVA
Sono esonerati da:
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA
Sono obbligati a:
- Versare annualmente l’IVA e presentazione della dichiarazione
Imposte dirette
Non è previsto l’esonero dagli studi di settore.
L’Irpef e le relative addizionali e comunali sono determinate secondo i criteri ordinari non essendo applicabile l’imposta sostitutiva.
Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni e/o maggiori dettagli sull’argomento.
Distinti saluti.
Dott. Modesto Pirola
crc_0312.pdf
|
|
| Notizie |
|
Direttiva servizi

SEMPLIFICAZIONI: in vigore le disposizioni della direttiva servizi
Sono in vigore le liberalizzazioni previste dalla direttiva servizi 2006/123 negli ambiti del commercio, dell’artigianato, delle professioni. Il DL di recepimento (n. 59/2010) mira alla libera prestazione e al diritto di stabilimento nell’Unione europea, e ad iter più rapidi per le imprese che operano in Italia. Per le professioni regolamentate le domande potranno essere presentate direttamente agli ordini, corredate dei documenti necessari a provare il possesso dei requisiti; gli ordini dovranno decidere entro due mesi, salvo il silenzio assenso. Sono eliminati il divieto assoluto di pubblicità e i limiti agli studi multidisciplinari. Per le attività commerciali è aperto un regime unico, limitando le differenze regionali ed eliminando i regimi autorizzatori che possono essere mantenuti solo per motivi d’interesse generale. Debutta la dichiarazione d’inizio attività (DIA) con efficacia immediata.
|
|